Statuto dell' A.S.D. Gruppo Ippico Scledense

 

 

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ART.1: Dal 14  Maggio 1990 è attivo il Gruppo Ippico Scledense (G.I.S.).
In data 06 Marzo 2008 è costituita la A.S.D. denominata Gruppo Ippico Scledense con sede  in  Schio (VI) Via Fornaci, 64.
ART.2: L’Associazione è aconfessionale, apartitica e non ha fine di lucro; essa svolge attività sportiva dilettantistica favorendo la pratica sportiva e l'avviamento agli  sport e discipline generalmente conosciute come Sport Equestri e la pratica delle discipline comunque riconosciute dalla F.I.S.E. e dal CONI,  promovendone la pratica per motivi sportivo agonistici, di svago ed impiego del tempo libero da parte dei propri Associati sotto l'egida dell’Ente di Promozione Sportiva e/o Federazione sportiva riconosciuta dal CONI cui si affilierà. La durata della Associazione è illimitata.
ART.3: Sono compiti della Associazione:
-         contribuire allo sviluppo civile e culturale degli Associati favorendo gli scambi fra associazioni nel rispetto delle libertà individuali e collettive degli individui;
-         favorire l'estensione delle attività culturali, sportive e ricreative ad associazioni similari;
-         organizzare iniziative sportive e ricreative favorendo la reciproca conoscenza degli Associati; favorire la frequenza e l’attività presso la propria sede e/o gli impianti sportivi in gestione anche da parte di non Soci e di associazioni aventi analoghe finalità con le quali saranno stipulate apposite convenzioni per regolarne l’affluenza. Apposito regolamento sarà varato per regolare anche l’affluenza dei Soci e dei non Soci simpatizzanti;
-         organizzare allenamenti, raduni, gare ed intrattenimenti.

Soci
ART.4: Alla Associazione possono aderire cittadini italiani e di altra nazionalità di ambo i sessi. Il diritto di voto viene esercitato direttamente dal Socio dal 18° anno di età.  Non sono ammesse deleghe.  La qualifica di Socio non può essere temporanea e non è trasmissibile. Il Socio non ha diritto alla ripartizione di utili, fondi della associazione o riserve di capitale.
ART.5: Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione alla Associazione, su appositi moduli, completa dei dati anagrafici e della residenza, dichiarando di accettare il presente Statuto. E' compito del Presidente o di altro membro del Consiglio Direttivo o di persona da essi delegata accettare la domanda.  L'accettazione della domanda comporta l'immediata iscrizione al Libro dei Soci ed il rilascio della tessera sociale con la qualifica di Socio.  Alla mancata accettazione potrà essere opposto ricorso che verrà valutato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
ART.6: Qualora, dopo l’accettazione della domanda, si manifestino motivi di incompatibilità con la qualifica di Socio, è data facoltà al Consiglio Direttivo di revocare l’iscrizione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di presunta incompatibilità.  Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri o, in mancanza, alla prima Assemblea Ordinaria utile. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
ART.7: I Soci hanno diritto a frequentare i locali della Associazione ed a partecipare alle attività, riunioni e manifestazioni indette dalla stessa. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo per la fruizione dei corsi, attività, servizi organizzati per essi dalla Associazione. I Soci, per quanto attiene la vita associativa, eleggono domicilio presso la sede della Associazione.
ART.8: I Soci sono tenuti:
-         al pagamento della quota sociale annuale e dei servizi richiesti alla Associazione;
-         all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
ART.9: La qualifica di Socio si perde per:
-         inosservanza dello Statuto e dei regolamenti;
-         morosità senza giustificato motivo;
-         aver recato danno morale o materiale alla Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle espulsioni e le radiazioni con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
Patrimonio sociale
ART.10: Il patrimonio sociale è costituito da:
-         mobili ed immobili della Associazione;
-         quote sociali, quote associative per servizi resi ai Soci, contributi, lasciti, entrate ed erogazioni diverse;
-         eventuali entrate di natura commerciale.
ART.11: Le quote sociali, le quote associative di volta in volta stabilite ed i contributi dei Soci non sono restituibili, non sono trasmissibili  e né rivalutabili.
Rendiconto
ART.12: L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine dell’esercizio viene predisposto il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.
ART.13: Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato entro l'esercizio successivo secondo gli scopi sociali.
Assemblea
ART.14: L'assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. Viene convocata con avviso scritto affisso in sede almeno 10 giorni prima della convocazione.
ART.15: L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro i 120 giorni di tempo per la approvazione del rendiconto. Liberamente essa:
-     delinea le attività sociali annuali;
-     elegge il  Consiglio Direttivo;
-     nomina il Comitato Elettorale per il controllo delle votazioni;
-     approva il bilancio consuntivo e quello preventivo.
ART.16: L'assemblea straordinaria è convocata:
-     tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
-     quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo (1/10) dei Soci.
Dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data della richiesta di convocazione.
ART.17: Le assemblee anzidette si intendono regolarmente costituite:
-     in 1^ convocazione con la presenza di almeno metà dei Soci;
-     in 2^ convocazione (da mezz'ora dopo la 1^) con qualunque numero di Soci presenti.
Deliberano sempre a maggioranza dei presenti.
ART.18: Per deliberare sulle modifiche allo Statuto o sullo scioglimento della Associazione è necessaria:
-     in 1^ convocazione la presenza di metà dei Soci ed il voto favorevole di 3/5 dei presenti;
-     in 2^ convocazione con qualunque numero di Soci, il voto favorevole di 4/5 dei presenti.
ART.19: Alla votazione partecipano solo i Soci presenti esprimendosi personalmente per alzata di mano o a scrutinio segreto.
ART.20: Le assemblee sono presiedute da un Presidente nominato dalle stesse; il relativo verbale deve essere riportato nel registro delle assemblee.
Consiglio direttivo
ART.21: E' composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di undici (11) Consiglieri eletti dalla assemblea. Esso dura in carica quattro (4) anni.
ART.22: Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa le responsabilità  degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono l’Ufficio della Presidenza. In caso di dimissioni dei Consiglieri, il Consiglio può cooptare altri componenti fino ad un massimo di tre fra quanti hanno ottenuto il maggior numero di voti in occasione delle votazioni del consiglio stesso. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.
ART.23: Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 90 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
ART.24: Il Consiglio Direttivo deve:
-     redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
-     curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
-    redigere i rendiconti economici ed il bilancio;
-     compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
-     approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
-     formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
-     deliberare circa la sospensione e la espulsione dei Soci;
-     favorire la partecipazione dei Soci alle attività della Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili e di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
ART.25: Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano ad un componente dell'Ufficio di Presidenza. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate. Il Presidente firma tutti gli atti e negozi giuridici in nome e per conto della Associazione e la rappresenta sino in giudizio; è autorizzato ad intrattenere rapporti di conto corrente con Istituti di Credito per conto della Associazione medesima, con firma disgiunta o congiunta con uno dei membri dell’Ufficio di Presidenza, ovvero con altra persona espressamente delegata.
Sindaci e probiviri
ART.26: Il Collegio Sindacale, quando nominato, si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili; nelle elezioni di Consiglio essi non hanno il diritto al voto deliberativo, ma solo  a quello consultivo.
ART.27: Il Collegio dei Probiviri, quando nominato, si comporrà di tre membri e due supplenti. Dirime le controversie associative.
Disposizioni finali
ART.28: Con il presente statuto, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Ippico Scledense (G.I.S.) si adegua alle norme introdotte con il D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 – “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni lucrative di utilità sociale” che la riguardino ed in particolare viene recepito l’obbligo di devolvere il patrimonio della Associazione, in caso di scioglimento, ad altra associazione avente analoghe finalità o fini di pubblica utilità nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.
ART.29: In caso di esercizio di attività commerciale, ricorrendone i presupposti normativi, la Associazione eserciterà l'opzione per il trattamento di cui alla Legge 398/91.
ART.30: Ai sensi della Legge 289/02 valgono per l’Associazione le seguenti clausole:
-         gli incarichi svolti dai Soci per conto della Associazione sono gratuiti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute o i rimborsi previsti dalla legge;
-         gli amministratori della Associazione non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive praticanti le medesime discipline sportive;
-         la Associazione organizza attività didattica per l'avvio alla pratica sportiva dilettantistica, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle diverse discipline sportive da parte dei suoi tecnici ed Associati;
-         la Associazione conformerà i propri regolamenti alle direttive della Federazione Italiana Sport Equestri cui chiederà di essere affiliata.
ART.31: Segno distintivo – Il segno distintivo o altrimenti nominato stemma del gruppo G.I.S., ha le seguenti caratteristiche: ferro di cavallo con punte rivolte verso l’alto, con scritto GRUPPO IPPICO SCLEDENSE; nella coda sinistra sono presenti due fasce diagonali dal basso (sinistra) all’alto (destra), la prima in alto di colore rosso, la seconda in basso di colore giallo; all’interno è presente il profilo destro del collo e della testa del cavallo e sullo sfondo il castello di colore giallo della Città di Schio; lo stemma può comunque variare colore, non ci sono obblighi sulle tonalità descritte, lo stesso è conforme allo stemma riportato in margine al presente statuto.

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